Il Regolamento

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ART. 1

ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE 
Sono forme associative ai sensi del presente Regolamento le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le  ONLUS ed in generale tutte le organizzazioni senza fini di lucro che siano espressioni della Comunità locale e portatrici di interessi collettivi. La qualifica di forma associativa è rilevante esclusivamente per quanto stabilisce il presente Regolamento.
E’ istituito l’Albo comunale delle  Associazioni al solo scopo di consentire la partecipazione delle Associazioni che operano nel territorio comunale, favorire il dialogo e la collaborazione tra le Associazioni e tra queste e l’Amministrazione, nell’esclusivo interesse della Comunità locale.
L’iscrizione nell’Albo comunale delle forme associative non interferisce con i requisiti richiesti ad altri fini dalla legge e costituisce titolo preferenziale per la stipula di convenzioni con l’Amministrazione comunale e per la concessione in uso di strutture ed immobili comunali.
Unica condizione per l’iscrizione nell’Albo suddetto è l’esercizio di un’attività continuativa di interesse per la Comunità locale, purché la forma associativa abbia sede principale o secondaria nel Comune.
L’Albo comunale delle forme associative è articolato per settori di attività così individuate:
·         Settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà e della protezione civile
·         Settore cultura, beni culturali e ambiente
·         Settore promozione dell’attività sportiva.
Ai soli fini dell’iscrizione nell’Albo sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo Statuto o dall’Atto costitutivo:
  • assenza di qualsiasi scopo di lucro
  • finalità coerenti con uno o più dei settori di attività in cui si articola l’Albo
  • ordinamento interno a base democratica
  • organismi rappresentativi regolarmente costituiti
  • almeno un semestre di effettiva attività, perdurante al momento della domanda, ed una prevedibile continuità operativa.

ART. 2

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
L’iscrizione nell’Albo delle forme associative è disposta dal Presidente del Consiglio comunale al quale deve essere indirizzata la relativa domanda. Nella domanda devono essere specificati la denominazione della forma associativa, la sede e il recapito, il nome del rappresentante legale e dell’eventuale referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune. Alla domanda, da far pervenire nei 120 giorni successivi all’istituzione dell’Albo, deve essere allegata la seguente documentazione:
  • copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto o dell’Accordo associativo, nonché del Regolamento interno, qualora esistente;
  • relazione sull’attività svolta e sui programmi che si  intendono realizzare;
  • ultimo bilancio o rendiconto economico approvato;
  • elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali con l’indicazione della loro destinazione.         
Il Presidente del Consiglio comunale, qualora ritenga necessaria l’integrazione dei documenti, ne fa richiesta alla forma associativa. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto il Presidente del Consiglio comunale invita la forma associativa a presentare le proprie osservazioni.
Il venire meno dei requisiti per l'iscrizione nell’Albo deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio comunale dal rappresentante legale.
Il Presidente del Consiglio comunale provvede alla cancellazione al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero d'ufficio qualora accerti il venire meno dei suddetti requisiti.
L’Ufficio per la Partecipazione cura l'aggiornamento dell'Albo, con cadenza annuale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno successivo a quello di istituzione dell’Albo, i legali rappresentanti delle forme associative iscritte devono produrre dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente Regolamento e l'avvenuta approvazione dell'annuale rendiconto economico. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la cancellazione dall'Albo. 
ART. 3
EFFETTI DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione all'Albo è condizione per far parte delle Consulte di settore.
Nessuna forma associativa può partecipare a più di due Consulte di settore. 


ART. 4
CONSULTE DI SETTORE DELLE FORME ASSOCIATIVE 
Il Comune favorisce la partecipazione delle forme associative iscritte nell'Albo comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove le Consulte di settore secondo le aree in cui è articolato l'Albo.
La partecipazione, al fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato sociale, si realizza nell'incontro e nel confronto fra le Istituzioni pubbliche e le forme associative per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 5.
La domanda di iscrizione alla Consulta di settore è contestuale alla domanda di iscrizione all’Albo. Con la domanda la forma associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo.
Il rappresentante effettivo può delegare altra persona.
Ogni forma associativa si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.
 ART. 5
FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE 
Sono finalità delle Consulte di settore:
v    la promozione della partecipazione attiva alla vita sociale, ispirata ai valori della solidarietà e della non  violenza; 
v    la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città, alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
v      la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
v      lo sviluppo di forme di confronto e di collaborazione tra le Associazioni cittadine;
v      lo sviluppo di adeguate forme di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni cittadine;
v      la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative.

ART. 6
ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE 
Sono organi della Consulta: il Coordinatore della Consulta e l'Assemblea. 

ART. 7
COORDINATORE DELLA CONSULTA 
Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle forme associative iscritte nello specifico settore dell’Albo e resta in carica un anno. Il Coordinatore:
v      ha la rappresentanza della Consulta;
v      convoca l'Assemblea, di concerto con il Sindaco, e la presiede;
v      convoca e presiede le riunioni di eventuali gruppi tematici e ne coordina i lavori.
La carica di Coordinatore è incompatibile con incarichi di partito di vertice (segretario o coordinatore regionale, provinciale o comunale) e cariche pubbliche elettive.
 ART. 8
ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE 
L'assemblea è l’organo decisionale della Consulta ed è costituita da un rappresentante di ogni forma associativa aderente.
Sono invitati permanenti il Sindaco e l'Assessore­ delegato per materia, l’Assessore alla Partecipazione, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione consiliare di riferimento ed i Capigruppo consiliari o loro delegati.  
Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto.
Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Coordinatore e del Sindaco.
Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco.
Viene redatto verbale delle sedute dell’Assemblea.
L'Assemblea:
1. determina le direttive generali ed i programmi di attività;
2. propone programmi ed iniziative d’intervento di settore, nonché progetti di formazione, di studio e di ricerca;
3. fornisce indicazioni ed esprime pareri sugli atti di programmazione e sui regolamenti inerenti le materie di competenza.



 ART. 9

GRUPPI TEMATICI 

L’Assemblea, al fine di approfondire le diverse materie trattate dalle Associazioni aderenti, può promuovere gruppi di lavoro tematici con carattere permanente o temporaneo. I gruppi tematici, convocati e coordinati dal Coordinatore della Consulta di settore, favoriscono forme di collaborazione tra Associazioni omogenee e propongono programmi, progetti e iniziative. I gruppi tematici riferiscono periodicamente in sede di Assemblea sul proprio operato. 
ART. 10
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO INTERSETTORIALE
TRA LE CONSULTE 
I Coordinatori delle singole Consulte si riuniscono a formare una Commissione di coordinamento intersettoriale. Compiti di tale Coordinamento sono: 
·        proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione superando la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
·         favorire la comunicazione tra l'Amministrazione comunale e le diverse Consulte;
·         fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
·         proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte.
Le riunioni della Commissione di coordinamento sono convocate e presiedute dal Sindaco; ad esse partecipano il Presidente del Consiglio comunale, l’Assessore alla Partecipazione e gli Assessori competenti per materia, i Presidenti della Commissioni Consiliari di riferimento nonché i Capigruppo consiliari o loro delegati.
 ART. 11
FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLA CONSULTE 
L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:
a) spazi di riunione;
b) segreteria organizzativa presso l’Ufficio per la Partecipazione.
Annualmente la Giunta comunale, informate le Commissioni consiliari competenti, definisce eventuali appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività, interventi formativi, progetti sperimentali.







COMUNE DI CHIETI
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
 SETTORE CULTURA, BENI CULTURALI, AMBIENTE

Articolo 1 (Finalità)
 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione interna della Consulta Comunale del settore “cultura, beni culturali, ambiente” prevedendo la sua articolazione  in Gruppi Tematici e la costituzione di un Gruppo Esecutivo.

Articolo 2 (Gruppi Tematici)
Per approfondire gli aspetti pertinenti ai diversi settori di intervento, sono promossi i seguenti gruppi di lavoro tematici permanenti:

1-   Arte e Cultura
2-   Beni Culturali
3-   Territorio e Ambiente.

Ogni Gruppo Tematico permanente elegge il proprio Referente con funzioni di coordinatore delle attività del Gruppo. Il Referente è componente del Gruppo Esecutivo di cui al successivo art. 3.
Qualora egli sia stato già eletto dall’Assemblea nel Gruppo Esecutivo, il Gruppo Tematico elegge un altro rappresentante nell’Esecutivo.
Nessuna Associazione può  esprimere più di un Referente né più di un componente nel Gruppo Esecutivo.
Qualora emergesse in futuro l’esigenza di ulteriori gruppi di lavoro tematici permanenti, questi saranno costituiti, previa modifica del presente regolamento, dall’Assemblea della Consulta.
L’adesione a ciascun Gruppo Tematico è libera e si effettua attraverso una semplice comunicazione scritta al Coordinatore pro-tempore della Consulta, presentata dal responsabile dell’Associazione che intende aderire. In tale comunicazione va indicato anche il nominativo della persona (una per ciascuna associazione) designata quale rappresentante dell’Associazione in seno al Gruppo Tematico.
Ciascuna Associazione può aderire a più Gruppi Tematici.
Possono essere nominati Gruppi Tematici temporanei su argomenti specifici, individuati dall’Assemblea o dal Gruppo Esecutivo di cui al successivo art. 3. Tali gruppi eleggono al proprio interno un Referente e restano in attività il tempo necessario per svolgere i compiti per i quali sono stati nominati.
I Gruppi Tematici temporanei non eleggono un proprio rappresentante in seno all’Esecutivo.

Articolo 3 (Gruppo Esecutivo)
L’Assemblea della Consulta di settore, ai fini di assicurare la migliore organizzazione esecutiva  delle decisioni assunte, istituisce il Gruppo Esecutivo che affianca il Coordinatore.
Il Gruppo Esecutivo è composto di sei membri, oltre il Coordinatore che ne fa parte di diritto e lo presiede. Tre dei componenti del Gruppo Esecutivo vengono eletti dall’Assemblea nel proprio seno sulla base delle candidature pubblicamente espresse. La votazione è a scrutinio segreto. Tutti i componenti dell’Assemblea hanno diritto di voto e possono esprimere una sola preferenza.
Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Gli altri tre componenti sono eletti con analoghe modalità dai tre Gruppi Tematici permanenti e come previsto dal precedente art. 2.

Articolo 4 (Funzionamento del Gruppo Esecutivo)
Il Gruppo Esecutivo viene convocato dal Coordinatore almeno una volta ogni due mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, nonché per espressa e motivata richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Qualora un componente del Gruppo Esecutivo sia assente alle riunioni di tale organismo per tre volte consecutive, decade automaticamente dall’incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora dovesse decadere un membro eletto da uno dei Gruppi Tematici permanenti, sarà il relativo Gruppo ad eleggere il suo sostituto.
Le decisioni all’interno dell’Esecutivo vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
Il Gruppo Esecutivo predispone annualmente una relazione sull’attività svolta dalla Consulta Comunale da inviare al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
Lo stesso Gruppo Esecutivo, ove richiesto, può fungere da riferimento per i competenti uffici comunali in relazione agli iter dei vari “procedimenti amministrativi” posti in essere.
Il Gruppo Esecutivo decade con la scadenza del mandato del Coordinatore e viene rieletto insieme al nuovo Coordinatore con le modalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 5 (Entrata in vigore e modifiche)
Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore al momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea della Consulta e può essere modificato soltanto dall’Assemblea stessa su proposta del Coordinatore, dell’Esecutivo, di almeno due Gruppi Tematici permanenti o di un terzo delle associazioni aderenti alla Consulta e in regola con gli adempimenti previsti per l’iscrizione alla Consulta stessa.

Articolo 6
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa istitutiva della Consulta delle Associazioni e alle leggi vigenti.